Nulle le multe per eccesso di velocità elevate dopo il 2007 se l'autovelox, gestito dagli agenti, non è stato segnalato preventivamente; l'onere della prova incombe sull'amministrazione che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'infrazione per irrogare la sanzione.
Prima di quell'anno, dunque, i verbali restano validi.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 15105 di oggi 22/06/2010 che afferma come la presenza sulle strade di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalata agli automobilisti.
Questa Corte ha chiarito che l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. Nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1-bis, lett. F, del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. Nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (CASS. 656/2010)..
Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di "Italia dei Valori", Giovanni D'AGATA, tale ennesima pronuncia in materia contribuisce a condannare l'odiosa prassi di alcuni comuni che usano a proprio piacimento gli autovelox e simili strumenti allo scopo di "fare cassa" e a discapito dell'effettiva necessità di sicurezza stradale.
Lecce, 22 giugno 2010
Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.
Nessun commento:
Posta un commento