Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori
Giovanni D'AGATA, ritiene opportuno riportare l'attenzione sulla sentenza della prima sezione civile
Corte di Cassazione n. 15333 depositata oggi 25/06/2010, che innovando la materia sull'assegno di
mantenimento ha stabilito che può essere ridotto se il coniuge obbligato paga da solo la rata del mutuo della
casa coniugale assegnata all'ex.
La decisione in esame parte da un'approfondita disamina della materia, mai compiutamente presa
in esame dalla rara precedente giurisprudenza di legittimità, ed ha statuito che è legittima la riduzione
dell'assegno di mantenimento alla moglie separata se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della
casa coniugale a lei assegnata. che aveva ridotto a duecento euro l'assegno di originari quattrocento
euro concesso dal tribunale.
Secondo la Cassazione la decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato
è perfettamente giustificata quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa
coniugale assegnata alla donna.
Lecce, 25 giugno 2010
Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.
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