Guida e alcool. Secondo la Cassazione, nessun collegamento diretto tra il mezzo e l'abuso dell'autorizzazione.
Illegittima la sospensione della patente se per il mezzo non è richiesta abilitazione
Una sentenza della Cassazione la n. 19646 della Sezione IV penale del 25 maggio 2010 in materia di circolazione stradale che sicuramente farà discutere secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori dopo l'articolo sulla confisca del mezzo per guida in stato di ebbrezza.
In un recente caso al conducente di un ciclomotore Ape Piaggio era stata applicata in sede di patteggiamento la pena di mesi tre di arresto e un'ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico che prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
Il conducente ricorre così in Cassazione che accoglie il ricorso.
Difatti, per la Cassazione detta sospensione è illegittima in quanto per la guida dell'Ape non era richiesta alcuna abilitazione.
La Corte, richiamando altre pronunce ha affermato che "non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione".
Il motivo è presto detto: in questi casi non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria (Cass. Sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867).
Lecce, 07 luglio 2010Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.
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