CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

mercoledì 30 luglio 2014

Cassazione. E' truffa mettersi in malattia e svolgere altro lavoro

Non si può escludere la truffa senza accertare che il lavoro svolto durante la malattia ritardò la guarigione 

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione delle assenze dal lavoro per malattia durante le quali il dipendente è stato colto a svolgere altro che curarsi il malanno.Con la sentenza depositata oggi dalla seconda sezione penale, gli ermellini hanno sancito la condanna per truffa aggravata per il dipendente che durante la malattia svolge altri lavori per conto di terzi. Con la sentenza 33743/14, Piazza Cavour annulla con rinvio il provvedimento emesso dal Gup del Tribunale di Rovigo che proscioglieva un lavoratore dall'imputazione per truffa aggravata. Per il giudice dell'udienza preliminare il fatto non sussisteva, perché non era stato provato in che misura l'attività lavorativa alternativa svolta dall'imputato avesse ostacolato il processo di guarigione dalle lesioni conseguenti a un infortunio. Il difensore del datore, costituitosi parte civile, ricorreva per Cassazione, chiedendo che la sentenza fosse annullata.

A giudizio degli "ermellini" il ricorso dell'azienda è fondato e la sentenza va, perciò, annullata con rinvio al tribunale di Rovigo.La Cassazione ricorda che la previsione dell'articolo 425, comma terzo, c.p.p., secondo la quale «il gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori, è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto dove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio». Ne deriva che «solo una prognosi d'inutilità del dibattimento relativa all'evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto, può condurre a una sentenza di non luogo a procedere».Il giudice dell'udienza preliminare, pertanto, può pronunciare sentenza di non luogo a procedere «non quando pervenga a una valutazione d'innocenza dell'imputato, ma solo nei casi in cui non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire a una diversa soluzione e più in particolare quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio». Ne consegue, concludono i giudici di legittimità, che il giudice, anche in tal caso, «deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi elementi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio, non potendo esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato».

Per Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", non è una semplice infedeltà lavorativa, ma un vero e proprio reato di truffa aggravata e falso ideologico quello che pone il dipendente pubblico che si mette in malattia e poi svolge un'altra attività parallela. Ricordiamo che, insieme all'obbligo di fedeltà, il lavoratore è soggetto anche all'obbligo di riservatezza o di segretezza. Esso vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l'impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, l'obbligo di riservatezza permane intatto anche dopo la cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l'interesse dell'imprenditore a tale segretezza, ossia fino a quando l'azienda svolgerà la sua attività, nello specifico settore imprenditoriale in cui opera attualmente.

Lecce, 30 luglio 2014

Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *