In particolare una normativa entrata in vigore la scorsa primavera (2) ha precisato che in caso di pagamenti via bonifico o comunque effettuati con mezzi elettronici come l'home banking -quindi diversi dal contante o dal classico bollettino pagato alla posta- i giorni disponibili per fruire dello sconto sono 7, ovvero due in più rispetto alla scadenza.
Una precisazione che sembra aver scongiurato gli effetti negativi scattati dopo che il Ministero dell'Interno – con una circolare di Gennaio 2016 (3) - aveva precisato che in quei casi per il rispetto del termine di pagamento "scontato" non contava la data di pagamento ma quella di accredito sul conto dell'organo accertatore.
Attenzione, però, perché in realtà il rischio che un bonifico arrivi in ritardo c'e' sempre, considerando i "giochi" di valuta e il fatto che la sua esecuzione potrebbe non essere immediata. Quindi attenzione massima, a prescindere dal fatto che ci siano due giorni in più, alla data di valuta del beneficiario o comunque alla data in cui la somma pagata viene accreditata all'ufficio accertatore.
Nel caso di ritardo nell'accredito, anche rispetto ai sette giorni, si dovrà provvedere a pagare il residuo rispetto alla somma intera dovuta entro il termine ordinario di pagamento, 60 giorni dalla notifica del verbale.
Tutto ciò considerando che il pagamento scontato ritardato, e non sanato entro 60 giorni, comporta il "raddoppio" della multa con emissione di cartella esattoriale o di ingiunzione fiscale.
Vediamo con ordine tutti gli aspetti di questo beneficio.
Calcolo dello sconto
C'e' da dire innanzitutto che l'importo scontato di solito appare sul verbale e non di rado si trova allegato un bollettino postale pre-compilato per pagare.
In ogni caso lo sconto si applica al minimo edittale ovvero all'importo della multa riportato sul verbale SENZA considerare le spese di notifica, decurtando il 30%.
L'importo non va arrotondato ma pagato così come viene, con gli eventuali decimali.
Calcolo del termine di cinque/sette giorni
Come vuole la regola generale sui pagamenti delle multe, il calcolo del termine avviene iniziando a contare dal giorno successivo della notifica del verbale, sia che essa avvenga di persona -perché si è stati fermati dalla polizia- sia che avvenga in modo differito tramite consegna per messo comunale o raccomandata a/r. Attenzione, in quest'ultimo caso potrebbe esserci di mezzo una giacenza -postale o presso la casa comunale-, ed è bene quindi sapere che la notifica in questo caso si intende perfezionata il 10mo giorno successivo all'inizio della giacenza, a meno che ovviamente non si ritiri la multa prima (allora il giorno di notifica sarà quello di ritiro).
I giorni festivi vanno conteggiati ma se l'ultimo giorno cade di festivo o di Domenica la scadenza slitta al feriale successivo.
Modalità di pagamento
L'importo, scontato o meno, può essere pagato:
- in contanti direttamente presso l'ufficio accertatore che ha emesso il verbale;
- tramite bollettino di conto corrente postale;
- "nelle mani" dell'agente accertatore, nel caso si venga fermati e il verbale ci venga notificato subito, anche tramite mezzi di pagamento elettronico qualora l'agente fosse munito dell'apparecchiatura adatta;
- tramite bonifico bancario o per via elettronica (home banking), se l'ente accertatore lo prevede.
Per i bonifici e i pagamenti elettronici, dove può esserci differenza tra la data di "ordine di pagamento" e quella di esecuzione o valuta, il Ministero dell'Interno ha chiarito che ai fini del rispetto del termine per fruire dello sconto NON conta tanto la data di pagamento ma quella di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale.
Sul punto è intervenuta anche la legge specificando che comunque in questi casi l'effetto liberatorio del pagamento si ha se l'accredito avviene entro due giorni dalla data di scadenza, quindi nel caso di pagamento con lo sconto entro sette giorni dalla notifica del verbale.
Come detto in premessa va comunque fatta massima attenzione alla data di valuta del beneficiario o comunque alla data in cui il pagamento viene accreditato sul conto dell'organo accertatore.
Multe escluse
Lo sconto 30% non si applica alle multe a cui è associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente.
Preavvisi lasciati sul parabrezza
Per quanto riguarda il "preavviso di contestazione", ovvero il foglietto che i vigili lasciano sul parabrezza in caso di sosta vietata, la questione si complica, trattandosi di un atto non disciplinato dalla legge ne' da norme od Autorità nazionali, ma unicamente dalle polizie locali come invito "amichevole" a sanare la multa evitando la notifica del verbale con relative spese.
Per lo "sconto" sui preavvisi decide il Comune, quindi, anche se per parte sua il Ministero dell'Interno ha suggerito, con nota del 7/10/2013 (4), di applicarlo anche su questi atti per motivi di semplificazione ed equità. Ci risulta che, soprattutto dopo l'emanazione di detta nota, la quasi totalità dei Comuni si sia adeguata.
In ogni caso si sappia che se non si paga la cifra specificata nel preavviso arriverà a casa il verbale, e quindi a quel punto applicare lo sconto diventerà possibile.
Pagamenti in ritardo, come sanare entro 60 giorni
Se si sbaglia e si paga l'importo scontato oltre il quinto o settimo giorno è possibile fare un'integrazione della differenza (rispetto all'intero) entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale (termine ordinario di pagamento).
E' molto importante essere precisi perché altrimenti segue l'emissione di una cartella esattoriale o di un'ingiunzione di pagamento (a seconda del sistema di riscossione adottato dal Comune).
Pagamenti oltre 60 giorni
Il pagamento di qualsiasi cifra inferiore al totale dovuto (anche solo di 1 euro!) comporta o l'iscrizione a ruolo della multa o comunque l'emissione di un ingiunzione fiscale, con quello che viene comunemente definito "il raddoppio della multa" ma che in realtà è l'addebito della metà del massimo della sanzione relativa all'infrazione -in molti casi appunto corrispondente all'importo della sanzione originaria. Da questo "raddoppio" ovviamente deve risultare decurtato l'importo pagato.
A tale importo sono aggiunte sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc.
Per la cartella esattoriale poi non sono previsti pagamenti scontati ma bensì, dietro semplice richiesta, una rateizzazione.
(1) Codice della strada art.202 modificato dal Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013, art.20 comma 5bis e Circolare Ministero dell'Interno del 19/8/2013 (prot.300/A/6399/13/101/20/21/
(2) Dl 18/2016 convertito nella Legge 49/2016 art.17-quinquies
(3) Circolare Ministero dell'Interno del 14/1/2016 (prot.300/A/227/16/127/34)
(4) Nota del Ministero dell'Interno n.300/A/7552/13/127/1 del 7/10/2013.
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
--
www.CorrieredelWeb.it
Nessun commento:
Posta un commento