Autovelox e multe, nulla la multa con telelaser se l'apparecchiatura non è segnalata da apposito cartello.
L'obbligo si estende a tutti i dispositivi di rilevazione della velocità con o senza agenti
Come a molti automobilisti è tristemente noto, molte amministrazioni comunali sono solite utilizzare apparecchiature autovelox imboscando le apparecchiature di rilevazione. La suindicata prassi a dir poco scorretta, se non illegale, è stata più volte segnalata anche in alcuni Comuni della Provincia di Lecce da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti".
Finalmente la Sentenza di oggi della seconda sezione civile della Cassazione pone fine agli autovelox imboscati con o senza agenti. " Qualunque dispositivo per la rilevazione dell'eccesso di velocità va segnalata con un apposito cartello, inclusi autovelox e tele laser " .
Lo ha ribadito la Corte di cassazione consolidando un orientamento inaugurato un paio di anni fa, sottolineando che "l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma l- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella 1. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia".
Lecce, 22 giugno 2011 Giovanni D'AGATA
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