Sentenza epocale della Cassazione. Finalmente equità tra i cittadini di ogni parte d'Italia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale: la Cassazione decide che le tabelle milanesi devono essere applicate su tutto il territorio nazionale.
I cittadini saranno considerati tutti uguali.
Finisce un'epoca di disuguaglianza tutta italiana.
Fino a ieri, infatti, un cittadino che subiva un infortunio con danni biologici permanenti era costretto a ricevere una diversa liquidazione a seconda che il tribunale adito fosse quello di Roma, piuttosto che di Genova, Lecce, Cagliari, ecc. E così tantissimi cittadini sono stati sino ad oggi penalizzati.
Con una decisione di straordinaria importanza, infatti, la Cassazione Civile pone le basi per mettere una pietra tombale ad un vulnus perdurante per l'uguaglianza dei cittadini che creava disparità di trattamento ed iniquità su tutto il territorio nazionale causando difformità tra i risarcimenti dei danni subiti dai cittadini in conseguenza della variegata presenza di tabelle per la determinazione del danno biologico che variavano da tribunale a tribunale. Lo afferma Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" .
La terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 12408 depositata in di oggi 07 giugno 2011, ha stabilito le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per la determinazione del danno alla persona applicabili indistintamente su tutto il territorio nazionale, garantendo in questo modo l'equità dei risarcimenti a tutti i cittadini.
I supremi giudici hanno voluto precisare che i criteri delle tabelle milanesi "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità".
Ma v'è di più. I giudici di piazza Cavour hanno infatti statuito che "l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ. non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati".
Lecce, 07 giugno 2011
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