In caso di richiesta di audizione del trasgressore il termine però rimane sospeso sino alla data fissata per l'ascolto
Un'ordinanza della seconda sezione civile della Suprema corte pubblicata il 06 giugno scorso che viene commentata da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", chiarisce quale sia il termine di validità dell'ordinanza – ingiunzione prefettizia avverso le multe al codice della strada, specificando che il tempo di 180 giorni, s'intende sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione. Peraltro, secondo la Cassazione ai fini del computo del suddetto termine non rileva la data di notifica ma quella di emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
Come è noto, infatti, gli articoli 203, comma 2, e 204 del codice della strada sono stati modificati dal decreto legge 151/03, convertito dalla legge 214/03 che hanno specificato come al termine di 120 giorni, previsto dall'articolo 204 del Codice della strada, debba essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dall'articolo 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando dell'organo accertatore cui è depositato il ricorso.
Secondo gli ermellini, però, i 180 giorni debbono intendersi sospesi quando è disposta l'audizione dell'interessato e posso dilatarsi sino a tale data o a quella di mancato espletamento. Nella fattispecie i giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso di un'automobilista sanzionata per l'accesso abusivo nella Ztl di Torino. Nonostante la richiesta d'audizione e la conseguente sospensione del termine, il provvedimento del prefetto fu emesso oltre il termine massimo.
Lecce, 16 giugno 2011
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