Questo fondo, successivamente modificato in seguito ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di risarcimento danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e per danni alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; con veicoli rubati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Il calcolo del risarcimento del danno va fatto a seconda della gravità del danno, se c'è stato purtroppo un incidente mortale allora si deve calcolare tutta la sommatoria dei danni infatti rispetto ai danni alla persona, sono tante le voci che concorrono alla loro quantificazione, compreso il danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale, morte). Anche in caso di incidenti con veicoli assicurati il risarcimento danni assicurazione segue in questi casi una casistica estremamente articolata.
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