Il giudice amministrativo ha respinto le numerose censure avanzate da Italgas, confermando la legittimità dell'operato della Provincia di Udine, che funge da stazione appaltante per tutti i comuni dell'ambito con una pronuncia che assume tanto maggiore importanza in quanto costituisce la prima decisione in materia di gare di questo tipo.
In particolare, il TAR ha confermato che nel caso di gara con procedura ristretta taluni elementi, non ancora definiti al momento del bando, possono essere inseriti nei documenti di gara in un momento successivo al bando, e cioè nella lettera d'invito.
"L'autorevole pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia" ha dichiarato l'Avv. Sebastiano Capotorto del Foro di Roma, che ha difeso la Provincia di Udine nella causa, "ha una rilevanza che va ben oltre il singolo caso risolto, pur importantissimo. Il suo significato è tanto più notevole, in quanto consente di dare un impulso a numerose gare, i cui procedimenti sono fermi nella incertezza su un punto di diritto, che la sentenza ha invece risolto in senso favorevole per le amministrazioni che intendono attivarsi per l'attuazione della riforma, superando – almeno per questo aspetto – le resistenze e le obiezioni che vengono avanzate da parte di molti gestori, anche dai più autorevoli come sicuramente è Italgas".
Il Consorzio Concessioni Reti Gas, che supporta l'Amministrazione Provinciale nell'organizzazione della gara d'ambito, sottolinea come tale sentenza costituisca un importante "disco verde" per le amministrazioni locali impegnate da tempo nella preparazione delle gare d'ambito, travolga la miope politica di Italgas di opposizione a tutto campo contro lo svolgimento delle gare e rafforzi il ruolo della stazione appaltante chiamata a preparare sul proprio territorio la "Lex specialis" della gara d'ambito.
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