"Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto". Con questo i giudici potranno decidere di non applicare la pena per tutti i reati puniti con sanzione pecuniaria o con la reclusione sino a cinque anni. Tra questi reati ci sono la gran parte di quelli cosiddetti "ambientali".
E' prevista la possibilità di opposizione da parte della persona offesa dal reato che, per la natura stessa dei beni tutelati dai reati ambientali, è sempre difficile, se non impossibile, individuare.
Per rimediare immediatamente al rischio legato a questa nuova norma il WWF Italia si è appellato al Governo, rivolgendosi all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (capofila del provvedimento), oltre che agli Uffici Legislativi dei Ministeri dell'Ambiente e dei beni Culturali.
"Per comprendere la delicatezza ed i rischi del provvedimento" ha dichiarato la Presidente del WWF Italia Donatella Bianchi "basta riflettere sul fatto che quasi tutti i reati che tutelano l'ambiente e gli animali prevedono pene detentive non superiori a cinque anni o la sola pena pecuniaria.
E non meno grave è il fatto che questa "non punibilità" si applicherebbe anche a molti reati posti a tutela del patrimonio culturale e delle aree protette, nonché quelli in materia edilizia; e, ancora, i reati in materia di caccia e sul maltrattamento degli animali o a tutela di valori e beni contenuti in convenzioni internazionali come quella di Washington.
Ed ancora la possibilità di esenzione della pena prevista nella nuova norma coinvolgerà anche i reati di "disastro innominato e di getto pericoloso di cose", utilizzati fino ad oggi in assenza di una specifica normativa penale a tutela dell'ambiente.
I pericoli che deriverebbero da questa nuova norma del codice penale per i beni ambientali, sono certi: il WWF spera che ci sia uno sforzo di tutti i Ministri interessati e si ponga rimedio".
Per questo il WWF Italia chiede al Legislatore di escludere esplicitamente dalla formulazione del decreto legislativo le disposizioni a tutela dell'ambiente e degli animali e in tal senso ha avanzato la proposta di un apposito emendamento con la speranza che venga accolto.
"Se così non fosse" conclude la Presidente Bianchi "dovremmo rilevare una sorta di schizofrenia nell'azione di Governo che da un lato lavora per meglio definire e rafforzare i reati ambientali e garantire una corretta azione di prevenzione e repressione in un settore contraddistinto da una molteplicità di comportamenti illegali, mentre da un altro vara norme che rendono possibile l'elusione della pene previste".
Roma, 27 febbraio 2015
SCHEDA
Il provvedimento che contiene questo nuovo articolo del Codice Penale è l'Atto di Governo n. 130 , cioè lo Schema di Decreto Legislativo in applicazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67. In attuazione di questa viene appunto previsto il nuovo art. 131-bis del Codice Penale che si applica in relazione alla "particolare tenuità dell'offesa" valutata in relazione alla "modalità della condotta", alla "esiguità del danno o del pericolo" e alla "non abitualità del comportamento".
La genericità della formulazione della nuova norma lascia al giudice un'ampia discrezionalità nell'applicazione. Unico elemento di garanzia previsto è quello della possibile opposizione al giudice che può essere fatta dalla "persona offesa", ma questo disposizione è inapplicabile per moltissimi reati ambientali poiché non esiste una "persona offesa" a cui il giudice possa notificare il provvedimento per metterlo nelle condizioni di fare opposizione. Infatti per i reati ambientali non è sempre facilmente individuabile, se non genericamente nella collettività, la "persona offesa" dal reato.
Per sottolineare la necessità di tutelare specie protette come lupi, orsi, aquile e altri animali ogni anno abbattuti dai bracconieri in Italia il WWF ha lanciato in questi mesi una Petizione per introdurre il nuovo "delitto di uccisione di specie selvatiche protette", violazione punita sinora con una semplice contravvenzione. I reati contro la fauna selvatica rappresentano il 22% del totale dei reati ambientali.
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