La nuova Autorità garante in ambito trasporto, l'"Autorità di regolazione dei trasporti" (ART), ha conseguentemente emanato un regolamento che disciplina il procedimento sanzionatorio precisando che esso possa prender vita d'ufficio o a seguito dei reclami dei passeggeri (2).
I reclami devono essere redatti compilando una modulistica specifica ed inviati all'Autorità per raccomandata a/r o pec (o anche telematicamente) dopo che siano decorsi almeno 90 giorni dall'invio del reclamo al vettore (impresa, società) che gestisce il servizio di trasporto con autobus. Per i servizi di linea di competenza locale (regionale, comunale) i reclami possono essere inoltrati anche alle sedi locali dell'Autorità che faranno da tramite con la sede nazionale.
QUI il sito dell'Autorità (ART) con informazioni e modulistica: http://www.autorita-trasporti.it/diritti-dei-passeggeri-trasporto-su-autobus/
Oltre a comminare le sanzioni a carico delle imprese ferroviarie, l'Autorità garante potrà anche decidere se intervenire in urgenza per far cessare le condotte in contrasto con le norme dettate dal Regolamento UE 181/2011.
Da precisare, considerando che si tratta di normativa europea, che le tutele valgono principalmente per i viaggi facenti parte di servizi di linea con tratte da 250 km in su, nazionali e internazionali. Per gli altri tipi di viaggi (con tratte inferiori o non di linea, quindi occasionali) ci sono delle limitazioni e delle deroghe, soprattutto riguardo ai rimborsi e all'assistenza in caso di ritardo o annullamento. Il Regolamento inoltre non riguarda i viaggi in bus facenti parte di un pacchetto viaggio (viaggio organizzato, crociera, etc.), disciplinati a parte dal Codice del turismo.
Ma vediamo quali sono i principali obblighi a carico dei gestori di servizi di trasporto in bus per i quali il passeggero può fare segnalazione.
vedi la tabella al link
Le sanzioni pagate andranno ad alimentare un fondo che, almeno sulla carta, dovrebbe essere utilizzato per finanziare progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.
Per ogni dettaglio sui diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto ferroviario si veda la scheda
VIAGGI IN AUTOBUS: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI: http://sosonline.aduc.it/scheda/viaggi+autobus+diritti+europei+passeggeri_21193.php
(1) D.lgs. 169/2014 in vigore dal 6/12/2014
(2) Regolamento Autorità di regolazione dei trasporti del 20/1/2015
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
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