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lunedì 9 novembre 2015

Perché l’RC professionale geometri è diventata obbligatoria



I geometri ed i professionisti sono tenuti per legge a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile. Scopriamo perché e quando sussiste tale obbligo.

Uno dei cambiamenti più importanti nel mondo professionale introdotti dal governo Monti è stato sicuramente l’obbligo per tutti i professionisti iscritti ad un albo, geometri inclusi, di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile (RCprofessionale geometri) a protezione dei rischi nell’esercizio dell’attività. Una misura che tutela sia il geometra, medico o commercialista dalle eventuali richieste di risarcimento per i suoi errori, sia il cliente, il quale ha la certezza che i danni subiti saranno rimborsati.

In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non copre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n.1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale di competenza.

L’obbligo non vale per tutti i geometri iscritti all’Albo, ma solo quelli che esercitano la professione in forma autonoma e in proprio. Si tratta dei professionisti che firmano il progetto e che si assumono direttamente la responsabilità del loro operato nei confronti del cliente.

Se, al contrario, il geometra svolge la propria attività professionale alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, non è obbligato personalmente a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile professionale. L’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa ricade in questo caso sul datore di lavoro. La polizza dovrà coprire anche gli eventuali danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale demandata al dipendente ingegnere.

Per quanto riguarda i collaboratori e i consulenti degli studi professionali, gli obblighi di assicurazione variano in base alla tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza.

Se l’attività di collaborazione è strutturata con Partita Iva o come consulenza esterna, il professionista deve stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta nei confronti del suo unico cliente, cioè lo studio per cui collabora.


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