I
geometri ed i professionisti sono tenuti per legge a stipulare un’assicurazione
di responsabilità civile. Scopriamo perché e quando sussiste tale obbligo.
Uno dei cambiamenti più importanti nel
mondo professionale introdotti dal governo Monti è stato sicuramente l’obbligo
per tutti i professionisti iscritti ad un albo, geometri inclusi, di stipulare
una polizza assicurativa di responsabilità civile (RCprofessionale geometri) a protezione dei rischi nell’esercizio
dell’attività. Una misura che tutela sia il geometra, medico o commercialista
dalle eventuali richieste di risarcimento per i suoi errori, sia il cliente, il
quale ha la certezza che i danni subiti saranno rimborsati.
In generale, l’assicurazione andrà a
coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o
imperizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il
danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in
custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La
polizza non copre naturalmente il professionista che compia volontariamente un
atto illecito.
L’obbligo di assicurarsi, come
specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà
essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del
relativo massimale (DL n.1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione
dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il
patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale
disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale
costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine
professionale di competenza.
L’obbligo non vale per tutti i
geometri iscritti all’Albo, ma solo quelli che esercitano la professione in
forma autonoma e in proprio. Si tratta dei professionisti che firmano il
progetto e che si assumono direttamente la responsabilità del loro operato nei
confronti del cliente.
Se, al contrario, il geometra svolge la propria attività professionale alle
dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, non è obbligato
personalmente a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile
professionale. L’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa ricade in
questo caso sul datore di lavoro. La polizza dovrà coprire anche gli eventuali
danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale demandata al
dipendente ingegnere.
Per quanto riguarda i collaboratori e i consulenti degli studi professionali,
gli obblighi di assicurazione variano in base alla tipologia contrattuale che
caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza.
Se l’attività di collaborazione è strutturata con Partita Iva o come consulenza
esterna, il professionista deve stipulare un’assicurazione contro i danni
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta nei confronti del
suo unico cliente, cioè lo studio per cui collabora.
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