In particolare i centri studi di Senato e Camera, nei propri documenti di accompagnamento a questo disegno di legge, specificano che per l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella c.d. legge Pinto (commi 449-451) è prevista:
- la riduzione dell'entità dell'indennizzo;
- l'introduzione dell'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata, di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno;
- l'introduzione di alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito;
- la disciplina nuove modalità di pagamento. (1)
In pratica, chi vedrà un processo andare per le lunghe dovrà sollecitare il Tribunale ad andare più veloce, e lo dovrà mettere in guardia che se non si sbriga potrà richiedere i danni. Se il malcapitato non lo farà, non potrà, poi, chiedere alcun risarcimento. Si tratta di una condizione di procedibilità della domanda che ha il "vago sapore" del deterrente tecnico rispetto alla richiesta dell'indennizzo; insomma la classica vessazione di Stato. Questo indennizzo, che sarà comunque ridotto rispetto a quelli esistenti, in particolari casi (es. nelle cause di poco valore economico) porrà il cittadino, già danneggiato dalla durata eccessiva del processo, nella posizione di dover dimostrare qual è il danno che ha effettivamente subito. Come dire: la giustizia lenta in sé non è un danno se la tua causa non valeva granché. I Centri studi di Camera e Senato hanno posto l'attenzione sull'eventuale incostituzionalità di questa norma (2) .
È chiaro, secondo noi, l'obiettivo della norma: con la scusa di risparmiare qualche denaro, lo Stato nega, nei fatti, un diritto ai cittadini che ha danneggiato con le proprie disfunzioni. Un comportamento inaccettabile, o forse addirittura qualcosa di peggio.
(1) Fonte: http://www.camera.it/temiap/d/leg17/ID0021a?social-share
(2) Fonte: http://www.camera.it/temiap/d/leg17/ID0021b?social-share
Alessandro Gallucci, legale Aduc
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