La nuova sentenza assume notevole importanza non solo perché, ancora una volta, in sede di giustizia amministrativa viene stigmatizzato il pretestuoso ricorso di Italgas al contenzioso, al solo, o prevalente fine di rinviare le gare, ma anche perché ne viene confermata la correttezza dell'operato della Provincia di Udine, supportata nell'espletamento delle procedure di gara dal Consorzio Concessioni Reti Gas, in ordine alle gare "con procedura ristretta".
In altri termini, come ha dichiarato l'avv. Capotorto, che ha difeso l'Amministrazione Provinciale in questo come nell'altro giudizio, "Il TAR Friuli Venezia Giulia, con le sue motivate e reiterate pronunce, ha chiarito che è del tutto legittimo, in caso di gare con procedura ristretta, rimettere la definizione di alcuni elementi, rilevanti ai fini dell'offerta che le imprese interessate dovranno proporre alla Stazione appaltante, al momento della lettera d'invito. Ciò agevola ed accelera obiettivamente le procedure, senza in alcun modo compromettere gli interessi delle imprese, chiamate in un primo momento solo ad esprimere in modo qualificato ed esplicito l'interesse alla gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas. Insomma - ha concluso l'avvocato Capotorto - grazie al TAR Friuli abbiamo qualche certezza in più, in un quadro che per molti versi, resta ancora gravido di incertezze, anche a causa di eccessi di ambiguità e dirigismo delle varie Autorità interessate, Ministero ed AEEGSI inclusi."
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