Si tratta di un assegno di 960 euro annui erogato mensilmente alle famiglie con reddito/ISEE fino a 25.000 euro annui (1.920 euro annui se il reddito/ISEE non supera 7.000 euro) per ogni figlio nato o adottato nel triennio 2015, 2016 e 2017.
La previsione di spesa per questo bonus è di 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016 e 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, con fondi riservati anche per gli anni successivi da riconfermare con ulteriori disposizioni (fino al 2020).
L'importo dell'assegno e la soglia di reddito potrebbero cambiare per decreto, previa sospensione dell'accettazione delle domande, se l'INPS rilevasse uno sforamento di questi tetti per tre mesi consecutivi.
Vediamo chi può fruirne e come si presentano le domande.
Cos'è
Si tratta di un assegno di 960 euro annui erogato mensilmente (per 80 euro) ai nati o adottati dal 1/1/2015 al 31/12/2017 a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare e viene corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero fino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
L'importo suddetto riguarda nuclei familiari con reddito/ISEE fino a 25.000 euro e sale a 1.920 euro annui (160 euro al mese) nel caso di reddito/ISEE non superiore a 7.000 euro.
Chi può chiederlo
è corrisposto a figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati negli anni 2015, 2016 e 2017.
Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in condizioni economiche corrispondente ad un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Se l'ISEE non supera 7.000 euro annui l'importo dell'assegno annuale è raddoppiato.
L'ISEE da produrre è quello nuovo (rilasciato secondo le regole dettate dal Dpcm 159/2013) e al momento della presentazione della domanda non deve essere scaduto.
Come si chiede
L'assegno è corrisposto dall'INPS dietro domanda da presentarsi da parte di uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente con modalità telematica, utilizzando un modulo che l'INPS dovrà approntare e rendere disponibile sul proprio sito entro il 25 Aprile 2015 (*).
Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia, oppure, in caso di nascite avvenute tra il 1/1 e il 10/4/2015, entro il 24/7/2015 (**), l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione.
Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda.
Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.
La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza (vedi più avanti).
In alternativa al diretto accesso al sito la domanda può essere presentata rivolgendosi alle sedi INPS territoriali per fruire di procedure telematiche assistite.
Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.
E' disponibile anche un call center INPS al numero 803.164.
Decadenza del beneficio
Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:
- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione.
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.
Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente. L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.
Note
(*) http://www.inps.it/portale/default.aspx
sul punto l'INPS ha precisato, con messaggio n.2390/2015, che non saranno accettate domande con modelli non ufficiali presentati a mano o con posta elettronica certificata: occorre il modulo ufficiale che va presentato esclusivamente via web.
(**) ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm, 25/4/2015.
Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 125/126/127
- DPCM 27/2/2015 pubblicato sulla GU del 10/4/2015
(1) http://www.inps.it/portale/default.aspx
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
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