10-bis. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 10-ter;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 10-ter, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
10-quater. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 10-bis, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
10-quinquies. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.
1. 65. Malpezzi, Rampi, Coscia, Berretta, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
10-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché».
10-ter. Il beneficio di cui al comma 10-bis è riconosciuto nel limite massimo di 4.335 soggetti e di 261,5 milioni di euro nel 2016, 234,9 milioni di euro nel 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018.
10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si provvede mediante provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nellaGazzetta Ufficiale, che modificano la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 130. Castelli, Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Nuti.
10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:
«2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
*1. 108. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.
10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:
«2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
*1. 93. Tancredi.
«2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
*1. 117. Rampelli.
10-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107 le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».
1. 110. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.
10-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 108 le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016».
1. 109. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.
10-bis. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, la durata delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia è prorogata, ove le predette graduatorie non risultino esaurite, sino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge e alla conseguente prima tornata di immissioni in ruolo.
1. 21. Centemero, Occhiuto.
10-bis. L'articolo 1, comma 63 della legge n. 107 del 2015, è sostituito dal seguente: «Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il potenziamento dell'offerta formativa e per il sostegno, ivi compreso i posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di garantire la continuità didattica ed educativa agli alunni diversamente abili».
1. 44. Capone, Ventricelli.
10-bis. All'articolo 1, comma 69 della legge n. 107 del 2015, le parole «ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81» sono soppresse.
1. 46. Capone, Ventricelli.
10-bis. All'articolo 1, comma 108 della legge n. 107 del 2015, dopo le parole: «Tale personale partecipa, a domanda,» sono aggiunte le seguenti: «alla mobilità, anche sulle altre classi di concorso in cui sono abilitati, ivi compresi i docenti di sostegno, anche in deroga al vincolo quinquennale; (a tal fine viene considerato il servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno ai fini di un'eventuale indisponibilità a derogare al vincolo dei 5 anni). I docenti titolari DOS (sulla secondaria di 2o grado) entro l'anno scolastico 2014/15 possano richiedere una sede di titolarità così come per gli altri ordini di scuole, senza confluire negli albi, ovvero continuare a presentare domanda di utilizzazione se non ottengono la sede richiesta e possano confluire negli albi, solo se indicato nella domanda di mobilità, ed esclusivamente in caso di indisponibilità di posti nelle sedi richieste. Esaurite la fase provinciale e quella interprovinciale per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15, ove si dovessero liberare posti nella fase successiva, prevedere una fase di assestamento (con eventuale rielaborazione delle richieste sulle sedi residue) e di scambio per compensazione fra docenti titolari all'interno di province della stessa Regione e successivamente fra province diverse, quindi senza intaccare l'organico di ciascuna provincia».
1. 48. Capone, Ventricelli.
10-bis. Il termine dell'anno scolastico 2015/2016 di cui all'articolo 1, comma 108, penultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato, per l'assegnazione provvisoria sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, all'anno scolastico 2016/2017 per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016.
1. 64. Parrini, Coscia, Malpezzi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.
10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
1. 82. Malpezzi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.
10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «1o settembre 2018».
1. 57. Tancredi.
10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter con il seguente:
«2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
1. 114. Rampelli.
a) al secondo periodo, dopo le parole: «2015/2016» inserire le seguenti: «nonché nell'anno scolastico 2016/2017»;
b) le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
1. 136. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.
10-bis. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o giugno 2016».
*1. 90. Tancredi.
10-bis. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno scolastico 2017/2018».
1. 137. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.
10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/18».
1. 139. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.
10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2018».
*1. 43. Rampelli.
10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2018».
*1. 112. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.
10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
1. 138. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.
10-bis. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2016, delle misure destinate a migliorare le modalità di uscita dal mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori del comparto pubblico che siano in possesso dei requisiti minimi necessari, sono adottate le seguenti misure:
a) al comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «Al fine di portare a conclusione la sperimentazione» sono sostituite dalle parole: «Al fine di poter proseguire la sperimentazione»; le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e 49 milioni per l'anno 2018.»;
b) limitatamente all'anno 2016, sono comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, primo e quarto comma, le domande di riammissione in servizio già presentate e respinte per indisponibilità di posti ovvero per valutazione discrezionale dell'amministrazione, riguardanti i lavoratori che, entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 96. Lupi, Sammarco
(Proroga di termini in materia previdenziale).
1) All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,5 per cento;».
2) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
10. 010. Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Sannicandro, Zaratti.
(Termini in materia di previdenza del personale scolastico).
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso
di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 011. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Placido, Airaudo, Fassina, Melilla, Franco Bordo, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Scotto, Fava, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.
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