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mercoledì 18 marzo 2015

Servizio postale 'Seguimi': non vale per la notifica degli atti tributari

Firenze, 18 marzo 2015. Com'è noto Poste Italiane rende un servizio che agevola il recapito della corrispondenza in tutti i casi in cui il destinatario abiti temporaneamente, per un periodo più o meno lungo, in un luogo diverso dalla casa di residenza. Il servizio si chiama "Seguimi" e per espresse condizioni contrattuali riguarda tutta la corrispondenza (ordinaria e raccomandata) ma NON le notifiche di atti tributari o giudiziari o loro assimilati.

Il concetto è stato recentemente ribadito dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia che con sentenza n. 40/01/15 del 10/2/2015 ha precisato, riferendosi alla notifica di una cartella esattoriale, che il rapporto contrattuale tra il destinatario e le Poste inerente il servizio "Seguimi" è irrilevante ai fini del perfezionamento dell'iter di notifica dell'atto tributario, iter disciplinato esclusivamente dal codice di procedura civile e dalla Legge 890/1982. Tuttalpiù il destinatario potrebbe lamentare eventuali inadempienze contrattuali a Poste Italiane (per l'invio, se del caso, della raccomandata con avviso di giacenza), ma tali inadempienze non avrebbero comunque influenza in sede tributaria, relativamente al perfezionamento della notifica dell'atto.

Questa sentenza ci offre lo spunto per precisare alcuni aspetti poco conosciuti sul tema "notifica di atti tributari" come cartelle esattoriali, avvisi di accertamento (esecutivi e non), preavvisi di fermo amministrativo, etc.

Questi atti, in termini generali, possono essere notificati da ufficiali giudiziari, messi comunali, ufficiali della riscossione (dipende dall'atto), tramite posta elettronica certificata (solo le cartelle esattoriali) e tramite posta raccomandata a/r (1) al domicilio fiscale del cittadino (casa di abitazione, ufficio, azienda).
L'atto formale che certifica l'avvenuta notifica è la relata di notifica (documento che contiene tutti i dettagli della notifica stessa) completata e in un certo senso "sostituita", nel caso di notifica postale, dall'avviso di ricevimento che costituisce atto "di fede privilegiata" con valore di prova fino a querela di falso (2).

Ma come può avvenire la notifica?
- nelle mani del destinatario (3);
- nelle mani di soggetti terzi (4) che possono essere, nell'ordine: persone di famiglia (purché di età superiore a 14 anni) addetti alla casa (o all'ufficio o all'azienda), portiere dello stabile, vicini che accettano il ricevimento. Negli ultimi due casi il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite una successiva raccomandata a/r. In tutti questi casi l'atto deve essere consegnato in busta chiusa e sigillata, pur se l'eventuale lesione del diritto di riservatezza non influisce sulla validità della notifica. Sulla notifica nelle mani di terzi c'è ampia giurisprudenza che ha come filo conduttore il concetto che se l'atto viene accettato da una persona che si trova in casa la notifica è valida, a prescindere poi da come questa persona si comporta col destinatario dell'atto. Attenzione quindi a tenere sotto controllo il proprio indirizzo di residenza anagrafica;
- per giacenza (5): in caso di assenza del destinatario e di terzi che accettino l'atto questo viene depositato in giacenza o presso la casa comunale o presso le poste. Nel primo caso viene affisso un avviso di giacenza alla porta del destinatario, nel secondo l'avviso viene lasciato nella cassetta postale. In ambedue i casi al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r inerente la giacenza e la notifica si perfeziona (come avvenuta) decorsi 10 giorni;
- per giacenza in caso di irreperibilità assoluta (6): in questo particolare caso la procedura è la stessa vista sopra e la notifica si perfeziona per giacenza decorsi 8 giorni dall'affissione dell'avviso nella casa comunale DOPO che il destinatario è stato cercato e si è accertato che non ha più abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica.

In caso di cambio di indirizzo la variazione ha effetto, ai fini delle notifiche, decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Se la variazione non viene eseguita le notifiche al vecchio indirizzo ovviamente sono valide a prescindere dal loro esito (nelle mani di terzi o giacenti).

Si fa presente, in ogni caso, che registrandosi al sito Equitalia (7) è possibile controllare il proprio "estratto conto" ovvero gli atti che risultano notificati, i pagamenti, le procedure attivate, etc.

(1) art. 60 Dpr 600/73, art. 26 Dpr 602/73, art. 14 Legge 890/1982 e sentenza di Cassazione n.11708/2011
(2) art.2700 cc e sentenze di Cassazione del 2006 (n. 17723), del 2007 (n.13812) e del 19/1/2010 (n.834/835/838). 
(3) art.138 cpc
(4) art.139 cpc
(5) art.140 cpc e sentenza Corte Costituzionale n.3/2010
(6) Dpr 600/73 art.60 comma 1 lettera e)
(7) http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/EstrattoConto/

Rita Ssbelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo




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