È consultabile online il Testo unico sulla Sicurezza sul posto di lavoro (il noto DLgs 81 del 2008) con gli aggiornamenti apportati dal Lgs 151/2015. La nuova normativa è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.
Quali sono le maggiori novità apportate nel corso dell'ultima revisione? Le modifiche più rilevanti toccano l'ambito di applicazione del D.Lgs 81 del 2008, per quanto attiene il lavoro accessorio; le sanzioni; la valutazione dei rischi; i compiti della Commissione Consultiva Permanente. Ma passiamo in rassegna le singole variazioni.
L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - La prima forte novità riguarda il datore di lavoro che può adesso ricoprire il ruolo di addetto primo soccorso e antincendio se impiega più di 5 lavoratori.
LE SANZIONI - Cambia anche il regime sanzionatorio: sono state rappoppiate o triplicate le sanzioni sulla mancata attuazione di quegli obblighi di garanzia come per esempio l'invio alle visite mediche oppure la formazione del personale.
NUOVI CORSI PER I COORDINATORI SICUREZZA - Viene previsto un aggiornamento in sede di Conferenza Stato-Regioni dell'allegato XIV, quello che contiene le direttive sui corsi ai quali sono soggetti i Coordinatori per la sicurezza.
NUOVO COMITATO SULLE POLITICHE ATTIVE - Viene prevista una nuova composizione per il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e il coordinamento nazionale sulle attività di vigilanza in fatto di salute e sicurezza sul posto di lavoro, presieduto ora dal Ministro della Salute.
STRUMENTI INNOVATIVI PER RIDURRE IL RISCHIO - Viene attribuito all'Inail l'obbligo di istituire strumenti sia tecnici sia specialistici per ridurre i livelli di rischio.
IL MEDICO - Qualora il medico competente accerti un'anomalia sui lavoratori che entrano in contatto con un medesimo agente e non informi il datore di lavoro, la sanzione viene allora innalzata alla somma di 1.315,20 euro.
LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE - Con la nuova normativa l'obbligo di sicurezza non è più adesso a carico esclusivo dell'utilizzatore nel caso in cui il lavoratore sia inquadrato in un contratto di somministrazione. Vale a dire che il lavoro accessorio e persino il volontariato
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