E' questa una norma, peraltro di non difficile interpretazione, che tutela il cittadino ed il suo diritto di difesa costituzionalmente protetto di fronte agli atti sanzionatori dello Stato. E' infatti difficile e spesso impossibile difendersi da una multa che arriva a distanza di sei, sette o anche otto mesi dopo il fatto.
Ma con la moltiplicazione degli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni (autovelox, fotored, porte telematiche etc.), utilizzati in modo sempre piu' massiccio per rimpinguare le casse degli enti pubblici sempre più in dissesto, molte Amministrazioni non riescono a rispettare quel termine. E con un artificio spudorato, questi enti fanno decorrere i 90 giorni non già dalla data dell'infrazione, ma dalla data in cui si degnano di redigere il verbale.
Ebbene, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18574 del 03/09/2014, contraddicendo peraltro se stessa, invece di ribadire che il termine di 90 giorni è perentorio e che le multe inviate in violazione di tale termine sono nulle, ha voluto dare un aiutino (anzi un aiutone) ai Comuni inefficienti. In breve, dice la Cassazione, non bisogna interpretare quei 90 giorni in modo troppo rigoroso. Siamo in Italia, non in Germania! Quindi, è necessario dare ai Comuni un po' piu' di tempo per raccogliere e catalogare le infrazioni prima di far partire il cronometro.
Ovviamente, l'inganno vale solo a favore dello Stato nei confronti dei cittadini. Se invece è il cittadino che sgarra anche di un solo giorno il termine per pagare o impugnare la multa, sappiamo tutti che fine fa: l'importo della multa raddoppia.
E poi ci si lamenta che non c'è fiducia nelle Istituzioni...
Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc
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