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venerdì 14 novembre 2014

Legge di Stabilità: con la tagliola saltano in V Commissione diversi emendamenti perché inammissibili



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Rimangono da votare quelli presentati, per lo più, dal M5S su autorizzazione ad assumere da II fascia graduatorie d'istituto (3.35, 3.19, 3.23, 3.24, 3.25, 3.22, 3.28), stabilizzazione ATA (3.5, 3.10, 3.38 e analoghi 3.41, 3.40, 3.42, 3.44, 3.43, 28.56), e dirigenti (3.47, 3.14, 3.3), sblocco contratto dal 2016 (21.97, 21.89, 21.84), quota 96 (28.47, 28.04), e tutti quelli abrogativi dei commi all'articolo 28 sui tagli. Anief, pertanto, invita gli Onorevoli e il Governo ad approvare la prossima settimana gli emendamenti 3.25, 3.38, 21.97, 28.04.

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, "rimane l'amarezza per la decisione di cassare emendamenti che avrebbero impedito nuovi ricorsi della Commissione Ue contro lo Stato italiano sulla parità di trattamento economico tra personale a tempo determinato e indeterminato, o del Sindacato nei tribunali italiani per la stabilizzazione su posti in organico di sostegno e/o per l'attribuzione dell'insegnante di sostegno, o ancora sul diritto alla costruzione di una famiglia nel caso di assunzione su una provincia diversa da quella scelta per le Gae.. Anief sottoporrà questi stessi temi, che non possono ritenersi chiusi, nuovamente all'attenzione del Parlamento quando il prossimo anno sarà discusso il provvedimento che attua la riforma del Governo o in primavera, ai tavoli contrattuali, se diventerà rappresentativa dopo le elezioni RSU".

Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti dichiarati ammissibili e che potrebbero essere accolti dal Governo vista la copertura finanziaria, Anief sottolinea l'opportunità e la necessità di votare l'emendamento:

- 3.25 Chimienti, Caso, Castelli – M5S, che consente l'assunzione dei docenti abilitati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto laddove sono esaurite le Gae;

- 3.38 Currò, Castelli – M5S e analoghi 3.5 Albanella, 3.10 Iacono - PD, che consentono la stabilizzazione del personale ATA;

- 21.97 Chimienti, Caso, Castelli – M5S, che autorizzano la contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018.

Infine, vista la copertura finanziaria che accompagna la proposta emendativa, sarebbe arrivato anche il momento di mandare in pensione i 4.000 di quota 96 della Scuola grazie all'approvazione - che si auspica - dell'emendamento

- 28.04 Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Migliore - Gruppo Misto (e dell'analogo 28.47 che, però, riduce il numero degli aventi diritto).

 

Il testo degli emendamenti di cui si raccomanda l'approvazione

Al comma 1, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che consegnano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015. 

3. 25. Chimienti, Caso, Castelli

Al comma 1, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti: , personale ATA. 

3. 38. Currò, Castelli. *3. 5. Albanella*3. 10. Iacono

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 

Ai fini del rinnovo del contratto collettivo nazionale con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica del personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola per il triennio 2016-2018, il Ministero dell'istruzione, in accordo con il Ministero della pubblica amministrazione e con il Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, provvede ad attivare entro e non oltre il 30 novembre 2015, una specifica sessione negoziale. 

21. 97. Chimienti, Caso, Castelli.

Art. 28-bis. 
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola)

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,». 


  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame te domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data dì entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 


  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge dì conversione del presente decreto. 


  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, al sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 


  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.

 
  6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni dì euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. 


  7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. 


28. 04. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Migliore.

 

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