PAGAMENTI IN CONTANTI
Si tratta dell'ennesima modifica alla soglia oltre la quale i pagamenti in contanti sono vietati, alzata da 1.000 a 3.000 euro. Precisiamo che l'unica novità è questa, mente le regole fissate dalle norme antiriciclaggio rimangono invariate.
In estrema sintesi è vietato effettuare tramite contanti pagamenti, di qualsiasi tipo e natura, di somme pari o superiori a 3.000 euro. Si va dal pagamento di una fattura, di un debito tra due persone, del conto di un medico, della merce acquistata in un negozio, etc.etc. La regola vale per tutti i soggetti, imprese, professionisti e privati consumatori, in rapporto tra di loro.
Il divieto riguarda anche pagamenti frazionati in modo artificioso, ovvero in modo non certificato da un contratto oppure da una rateizzazione promozionale o di legge. Vi rientrano , in poche parole, tutti i casi dove il frazionamento appare eseguito con fini elusivi.
La regola si applica anche al pagamento di stipendi, ora possibile in contanti fino a 3.000 euro e con qualsiasi altro mezzo per importi superiori (assegno, bonifico, etc.). Attenzione, però, ciò vale solo in ambito privato. Le aziende pubbliche devono continuare ad eseguire i pagamenti di stipendi e pensioni oltre la vecchia soglia di 1.000 euro con modalità esclusivamente elettroniche (bonifici bancari o postali, accredito su carte prepagate, etc.).
Per quanto riguarda il pagamento dei canoni di affitto, una interessante ulteriore novità: torna la possibilità di pagarli in contanti perché è stata abrogata la norma che imponeva pagamenti tracciabili a prescindere dal loro importo. Ovviamente deve comunque essere rispettata la nuova soglia.
Passa a 3.000 euro (da 2.500) anche la soglia di negoziazione a pronti della valuta da parte dei cambiavalute.
La vecchia soglia di 1.000 euro resta per gli assegni (bancari e circolari) trasferibili, i vaglia (postali e cambiari), i libretti di deposito al portatore e per i trasferimenti in contanti nell'ambito dei servizi di pagamento, ovvero quando dietro compenso un prestatore di servizi trasferisce contanti da un soggetto ad un altro.
Per altri servizi di pagamento, dove il trasferimento non avviene in contanti ma è tracciato (per banca, posta, istituti di moneta elettronica,etc.) non si applica alcun limite.
Non cambia nulla per i prelievi di contanti agli sportelli bancari o al bancomat. Per questi non si applica la soglia (non sono pagamenti) né scatta in automatico alcuna segnalazione della banca alle Autorità di controllo. Le segnalazioni avvengono solo se vi sono sospetti che l'operazione avvenga per scopi elusivi della legge antiriciclaggio.
Per approfondimenti si veda la scheda pratica Contanti: guida ai limiti di utilizzo: http://sosonline.aduc.it/scheda/contanti+guida+ai+limiti+utilizzo_20091.php
PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO/DEBITO
Già dal Giugno 2014 i negozi, i professionisti ed in genere i venditori di prodotti e/o servizi devono accettare, per pagamenti di importo superiore a 30 euro, mezzi elettronici come il bancomat (2).
Dal 1 Gennaio 2016 l'obbligo si è esteso anche ai pagamenti effettuati con carte di credito, a parte i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Inoltre dal 1 Luglio 2016 la regola si applicherà anche ai pagamenti dei parcheggi nelle aree destinate alla sosta (1).
Viene anche ridato impulso ai micropagamenti con carta (di credito o debito), prevedendo per quelli inferiori ai 5 euro nuove disposizioni ministeriali che dovranno assicurare l'applicazione del Regolamento UE 751/2015 in special modo relativamente alla riduzione delle commissioni applicabili.
E' il Ministero dell'economia che dovrà provvedere, e quindi le vere novità per il consumatore si vedranno in quel momento.
(1) Legge 208/2015 art.1 commi 898/899/900/902/904
(2) Dl 179/2012 convertito nella Legge 221/2012, art.15 comma 4 e DM Min.svil.ec. 24/1/2014
Per finire, una nota curiosa sulla modifica della soglia al contante: la Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sull'art.49 comma 1 del D.lgs.231/2007 stabilendo che "le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila»". Ma in realtà la cifra rimasta sul suddetto comma 1 era ancora di "12.500 euro" perché le successive modifiche alla soglia erano avvenute non intervenendo direttamente sul comma ma semplicemente enunciando la modifica (si veda per esempio il D.lgs.201/2011 che citava " Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49 comma 1 (....) sono adeguate all'importo di euro mille." ). E' chiaro per chiunque, quindi, quanto mal eseguita e volendo dubbia sia questa modifica, pur potendo dirsi chiara l'intenzione del legislatore. Materia per avvocati? La segnalazione era dovuta.
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
Nessun commento:
Posta un commento