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martedì 9 ottobre 2018

Altri “Stop” della Cassazione contro gli autovelox per “far cassa”. Nullo il verbale se non indica che l’autovelox è segnalato in modo visibile e tarato da poco. Inattendibile la verifica periodica compiuta a distanza di molto tempo prima dell’infrazione

Altri "Stop" della Cassazione contro gli autovelox per "far cassa". Nullo il verbale se non indica che l'autovelox è segnalato in modo visibile e tarato da poco. Inattendibile la verifica periodica compiuta a distanza di molto tempo prima dell'infrazione

    

Nuovi "Stop" della Cassazione contro gli autovelox per "far cassa" dopo altre recenti decisioni segnalate dallo "Sportello dei Diritti". Con due altre ordinanze 24795/18 e 24796/18, rese in data odierna dalla sesta sezione civile della Suprema Corte, sono stati ribaditi i principi a tutela del diritto di difesa dei conducenti, secondo cui deve essere annullato il verbale e nessun punto va decurtato dalla patente di guida se il verbale elevato con autovelox o comunque con apparecchiatura che misura la velocità non indica che la strumentazione è segnalato in modo visibile a chi percorre la strada. Analogamente la multa va annullata anche quando nel verbale non viene specificato che l'impianto di rilevamento elettronico è stato tarato di recente. Nella fattispecie sono stati rigettati entrambi i ricorsi di un comune molisano dopo che il Tribunale di Isernia aveva accolto le opposizioni di due automobilisti. In entrambi i casi i verbali risultano essere carenti di requisiti indispensabili. Nel primo, quello prodotto in giudizio dall'ente stesso è carente dell'obbligo di segnalazione preventiva dell'apparecchio che com'è noto, è posto anche a tutela della sicurezza sulle strade dall'articolo 2 del dm trasporti 15 luglio 2007 in correlazione con l'articolo 142, comma 6 bis, Cds (dopo le modifiche apportate dall'articolo 3, comma primo lettera b) del decreto legge 117/07, convertito dalla legge 160/07). Peraltro, che il cartello sia visibile è prescritto anche dall'articolo 79, comma quinto, del regolamento di esecuzione CdS e la sua complessiva mancanza è idonea ad inficiare la validità del verbale stesso. Nel secondo caso a nulla vale la circostanza che solo in sede di legittimità il comune abbia dedotto che la taratura dell'apparecchio sarebbe avvenuta soltanto sei mesi prima dell'infrazione e non tre anni prima come emerge dal giudizio di merito sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio d'appello. È arcinoto, infatti, che dopo la sentenza costituzionale 113/15 gli apparecchi che rilevano la velocità dei veicoli sulle strade devono periodicamente essere sottoposti a verifiche sul funzionamento; controlli che non possono essere sostituiti da certificazioni di omologazione conformità. È dunque valida la valutazione effettuata nei gradi di merito secondo cui la taratura indicata non è attendibile perché risalente nel tempo. Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.

Lecce, 09 ottobre 2018                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA

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