L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha individuato i prefissi atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
"Bene, ottima notizia. Finalmente viene data attuazione la legge n. 5 dell'11 gennaio 2018, entrata in vigore il 4 febbraio" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.
"Ora, però chiediamo alla nuova maggioranza parlamentare di modificare il testo della legge, dato che la deroga prevista dal testo, vanifica del tutto il prefisso unico e la delibera dell'Authority. Insomma una beffa ed una presa in giro per chi riceve telefonate moleste ad ogni ora del giorno" prosegue Dona.
La legge, infatti, all'art. 2, prescrive che i call center debbano provvedere "ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", ossia la delibera n. 156/18/CIR pubblicata, nel silenzio generale, il 25 ottobre sul sito dell'Authority, ma poi consente un'alternativa: "oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati".
"Il timore più che fondato, insomma, è che l'alternativa, diventi la regola generale" conclude Dona.
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